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Legislatura XVII

Proposta emendativa 11.16. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
11.16.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, è sostituito dal seguente: «Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente:
   all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: per gli anni 2016 e 2017 e di 380 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018;
   alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 15.000.000;
   2016: – 35.000.000;
   2017: – 50.000.000.