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Legislatura XVII

Proposta emendativa 044.398. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
044.398.

  Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
  40-bis. Ferme restando le vigenti disposizioni sull'utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di seguito denominato FSC, per specifiche finalità, per l'utilizzo delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 e nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti generali delle politiche di coesione, si applicano le seguenti disposizioni:
   a) la dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche nazionali, anche con riferimento alla prevista adozione della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, come definita dalla Commissione europea nell'ambito delle attività di programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché alle programmazioni di settore, tenendo conto in particolare di quelle previste dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;
   b) entro il 31 marzo 2015, l'Autorità politica delegata alla coesione territoriale, di seguito denominata Autorità politica per la coesione, in collaborazione con le amministrazioni interessate e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, individua le aree tematiche nazionali e gli obiettivi strategici per ciascuna area;
   c) entro il 30 aprile 2015, il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con propria delibera, dispone una ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche nazionali. Entro la medesima data, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità politica per la coesione, viene istituita una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle amministrazioni interessate e delle regioni, incaricata di definire specifici piani operativi per ciascuna area tematica nazionale, con l'indicazione dei risultati attesi e delle azioni e dei singoli interventi necessari al loro conseguimento, con relativa stima finanziaria, dei soggetti attuatori a livello nazionale e regionale, dei tempi di attuazione e delle modalità di monitoraggio, nonché dell'articolazione annuale dei fabbisogni finanziari fino al terzo anno successivo al termine della programmazione 2014-2020 in coerenza con l'analoga articolazione dello stanziamento per ogni area tematica nazionale. Il lavoro di predisposizione dei predetti piani è coordinato e integrato con l'adozione, tramite piani strategici, della Strategia nazionale di specializzazione intelligente, qualora definiti. I piani operativi sono redatti tenendo conto che la dotazione complessiva deve essere impiegata per un importo non inferiore all'80 per cento per interventi da realizzare nei territori delle regioni del Mezzogiorno. I piani operativi, progressivamente definiti dalla Cabina di regia, di cui al periodo precedente, sono proposti anche singolarmente dall'Autorità politica per la coesione al CIPE per la relativa approvazione;
   d) nelle more dell'individuazione delle aree tematiche e dell'adozione dei piani operativi ai sensi delle lettere a), b) e c), l'Autorità politica per la coesione può sottoporre all'approvazione del CIPE un piano stralcio per la realizzazione di interventi di immediato avvio dei lavori, con l'assegnazione delle risorse necessarie nel limite degli stanziamenti iscritti in bilancio. Tali interventi confluiscono nei piani operativi in coerenza con le aree tematiche cui afferiscono;
   e) i piani operativi, con i relativi fabbisogni finanziari, costituiscono la base per la predisposizione del Documento di Economia e Finanza (DEF) e della relativa Nota di aggiornamento, nonché per la definizione della manovra di finanza pubblica e della relativa legge di bilancio;
   f) successivamente all'approvazione del piano stralcio e dei piani operativi da parte del CIPE, l'Autorità politica per la coesione coordina l'attuazione dei piani a livello nazionale e regionale e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità, si debba procedere alla stipula del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   g) successivamente all'approvazione da parte del CIPE dei piani operativi, sulla base dell'effettiva realizzazione degli stessi, l'Autorità politica per la coesione può proporre al CIPE una diversa ripartizione della dotazione tra le aree tematiche nazionali, la rimodulazione delle quote annuali di spesa per ciascuna area e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze. L'Autorità politica per la coesione presenta comunque al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2014-2020 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e della legge di bilancio;
   h) le assegnazioni del CIPE di risorse al piano stralcio e ai piani operativi approvati consentono a ciascuna amministrazione l'avvio delle attività necessarie all'attuazione degli interventi e delle azioni finanziati;
   i) le risorse assegnate al piano stralcio e ai piani operativi, di cui alla lettera h), sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in apposita contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sulla base dei profili finanziari previsti dalle delibere CIPE di approvazione dei piani stessi. Il Ministero dell'economia e delle finanze assegna le risorse trasferite alla suddetta contabilità in favore delle amministrazioni responsabili dell'attuazione del piano stralcio e dei piani operativi degli interventi approvati dal CIPE, secondo l'articolazione temporale indicata dalle relative delibere, e provvede a effettuare i pagamenti a valere sulle medesime risorse in favore delle suddette amministrazioni, secondo le procedure stabilite dalla citata legge 16 aprile 1987, n. 183, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568, sulla base delle richieste presentate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottati gli adeguamenti organizzativi necessari per la gestione delle risorse presso il citato Fondo di rotazione. Ai fini della verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante gli interventi finanziati con le risorse del FSC, le amministrazioni titolari degli interventi comunicano i relativi dati al sistema di monitoraggio unitario di cui all'articolo 1, comma 245, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sulla base di un apposito protocollo di colloquio telematico. Entro il 10 settembre di ciascun anno, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di cui al citato articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sulla base delle comunicazioni trasmesse dall'Agenzia per la coesione sullo stato di attuazione degli interventi tenendo conto dei dati forniti dalle singole amministrazioni titolari degli interventi stessi e di eventuali decisioni assunte dal CIPE, di cui alla lettera g), aggiorna le previsioni di spesa riguardanti le risorse trasferite alla contabilità dedicata e quelle relative agli stanziamenti di bilancio per il successivo triennio. Sulla base di tali comunicazioni il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare, ove necessario, decreti di svincolo delle risorse riferite all'esercizio in corso e a quelli successivi. Le amministrazioni titolari degli interventi assicurano il tempestivo e proficuo utilizzo delle risorse assegnate ai sensi del presente comma e provvedono ad effettuare i controlli sulla regolarità delle spese sostenute dai beneficiari;
   i) sono trasferite al citato Fondo di rotazione, di cui alla lettera i), anche le risorse del FSC già iscritte in bilancio per i precedenti periodi di programmazione, che sono gestiti secondo le modalità indicate alla citata lettera i), ove compatibili.

  40-ter. Sono rispettivamente abrogate e soppresse le seguenti disposizioni:
   a) articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e successive modificazioni;
   b) articolo 1, commi 7, 8, 9, 10 e 11, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni;
   c) il secondo periodo del comma 8 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.

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