All'emendamento 38.167 del Governo, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
6-bis. A partire dall'esercizio in corso, con cadenza annuale, una percentuale non inferiore al 10 per cento dell'incremento della dotazione di bilancio del predetto capitolo 1551, è destinato alle permute, di cui all'articolo 6, comma 6-ter del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni, riferite ad uffici giudiziari nelle sedi centrali di corte di appello in cui sia prevista la razionale concentrazione di tutti gli uffici ordinati e minorili, nonché l'accorpamento delle soppresse sedi periferiche di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni,.