All'emendamento del Governo 17.05, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), una quota delle risorse stanziate per l'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n.56, e successive modificazioni, per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.
All'emendamento del Governo 17.05, al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la realizzazione delle azioni di cui al citato articolo 30, comma 2, lettera f), una quota delle risorse stanziate per l’ ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane ai sensi del primo periodo del presente comma, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n.56, e successive modificazioni, per incrementare la presenza e la conoscenza delle autentiche produzioni italiane presso i mercati e presso i consumatori internazionali, al fine di contrastare il fenomeno dell’italian sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani.