stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.18. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
7.18.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Dopo il comma 279 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è inserito il seguente: «279-bis. Per i progetti di investimento agevolabili ai sensi dei commi da 271 a 279 per i quali l'Agenzia delle entrate ha comunicato ai soggetti interessati il nulla osta ai fini della relativa copertura finanziaria ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il beneficio del credito di imposta è applicabile agli investimenti, effettuati dal 1o gennaio 2007 e ultimati entro il 31 dicembre 2013, anche se le opere sono relative a progetti di investimento iniziati in data anteriore al 1o gennaio 2007, salvo che i medesimi investimenti non costituiscano mero completamento di investimenti già agevolati ai sensi della legge 23 dicembre 2000, n. 388».

ident. 7.66.