Dopo il comma 40, aggiungere i seguenti:
40-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2015 il limite di reddito di cui all'articolo 1, comma 175, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è fissato in euro 7.500.
40-ter. All'articolo 188-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi di pensione e lavoro prodotti in euro dai soggetti di cui al presente articolo, concorrono a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dal 1o gennaio 2015.».
Conseguentemente,
Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 800.000;
2016: – 5.970.000;
2017: – 3.950.000.