Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:
Art. 39-bis.
(Ricetta farmaci generici, ricetta digitale e farmaco monodose).
1. Al fine della razionalizzazione, e del contenimento della spesa farmaceutica, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sulla base di una proposta elaborata d'intesa con l'Agenzia Italiana del Farmaco e la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nel rispetto dei principi e delle disposizioni europee e compatibilmente con le esigenze terapeutiche, sono individuate le modalità per la produzione e distribuzione in ambito ospedaliero, in via sperimentale per un biennio, di medicinali in forma monodose. Con il medesimo decreto è fissato il periodo in cui è comunque ammessa la prosecuzione della produzione e commercializzazione delle confezioni pluridose e sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli obiettivi finanziari raggiunti.