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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.24. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
35.24.(nuova formulazione)
approvato

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e gestione associata: a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto spesa personale spesa corrente inferiore al 30 per cento, fermo restando il non superamento della somma delle spese di personale sostenute dai singoli enti nell'anno precedente alla fusione e il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano, nei primi cinque anni dalla fusione, specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato; b) all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, dopo il comma 31-quater è inserito il seguente: «31-quinquies. Nell'ambito dei processi associativi di cui ai precedenti commi, le spese di personale e le facoltà assunzionali sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata»; c) all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento del contributo spettante ai comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.