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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.101. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
26.101.

  Sostituire il comma 10 con i seguenti:
  10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.
  10-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’ articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri»;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
   c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Art. 10.
(Attività diverse).

  1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge:
   a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
   b) le attività e materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
   c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

  2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015.
  3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13 della presente legge, che vengono ammesse in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministero del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli Enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto del Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni.
   d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del Lavoro, redatto secondo le previsioni del Codice Civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
   e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «d) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro;
   e) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».

  10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono soppressi;
   b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro con le seguenti: di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e di 435 milioni di euro.

  alla tabella C, alla rubrica Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad Enti, Istituti, Associazioni Fondazioni ed altri organismi (1.6-Cap.1613), apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.

Il Relatore
26.101.
approvato

  Sostituire il comma 10 con i seguenti:
  10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 75 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. Con effetto dall'esercizio finanziario 2016 al comma 4 dell’ articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, le parole «dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 62 per cento». A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2014, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152 è rideterminata nella misura dello 0,186 per cento.
  10-bis. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all’ articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale ed abbiano sedi proprie in almeno otto Paesi stranieri»;
   b) all'articolo 3, comma 2, le parole: «in almeno un terzo delle regioni e in un terzo delle province del territorio nazionale» sono sostituite con le seguenti: «in un numero di province riconosciute la cui somma della popolazione sia pari ad almeno il 60 per cento della popolazione italiana, così come accertata nell'ultimo censimento nazionale, secondo criteri di adeguata distribuzione sul territorio nazionale individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali»;
   c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente:

Art. 10.
(Attività diverse).

  1. Gli istituti di patronato possono altresì svolgere senza scopo di lucro, in Italia e all'Estero, con esclusione di quelle ammesse al finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge:
   a) in favore di soggetti privati e pubblici, attività di sostegno, informative, consulenza, supporto, di servizio e assistenza tecnica in materia di: previdenza e assistenza sociale, diritto del lavoro, sanità, diritto di famiglia e delle successioni, diritto civile e legislazione fiscale, risparmio, tutela e sicurezza sul lavoro;
   b) le attività e materie di cui alla lettera a), oltre che in materia di supporto a servizi anagrafici o certificativi e di gestione di servizi di welfare territoriale, possono essere svolte in favore delle pubbliche amministrazioni e di organismi comunitari anche sulla base di apposite convenzioni stipulate con le amministrazioni interessate, secondo i criteri generali stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale;
   c) in favore dei soggetti indicati nelle lettere a) e b), a sostegno del processo di riorganizzazione della Pubblica Amministrazione, con l'obiettivo di sostenere la popolazione nelle procedure di accesso telematico alla medesima, sulla base di convenzioni specifiche gli istituti di patronato possono svolgere attività di informazione, istruttoria, assistenza ed invio di istanze, con contributo all'erogazione del servizio secondo lo schema di convenzione definito con apposito decreto del Ministero del Lavoro e del Ministero della Semplificazione e della Pubblica Amministrazione, da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale.

  2. Gli istituti di patronato possono svolgere, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni, attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro gratuitamente nei confronti dei lavoratori e, sulla base di apposite tariffe nei confronti della pubblica amministrazione e dei datori di lavoro privati, sulla base di apposite convenzioni stipulate secondo le modalità e i criteri stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro il 30 giugno 2015.
  3. Gli istituti di patronato possono svolgere attività di consulenza e trasmissione telematica di dati in materia di assistenza e previdenza sociale, infortuni e malattie professionali, in favore dei soggetti di cui all'articolo 7, comma 1, incluse nell'attività di cui all'articolo 13 della presente legge, che vengono ammesse in base a convenzione sottoscritta con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, a contributo per l'erogazione del servizio. Con decreto del Ministero del Lavoro, sentiti gli istituti di patronato e di assistenza sociale, sono individuate le prestazioni non rientranti nel finanziamento di cui all'articolo 13 della presente legge, per le quali è ammessa l'esigibilità del contributo di cui sopra per l'erogazione del servizio, per ciascuna prestazione a favore dell'Istituto di patronato, da parte dell'utenza o degli Enti pubblici beneficiari. Con il medesimo decreto sono definite le modalità di partecipazione all'erogazione del servizio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276. Con decreto del Direttore generale delle politiche previdenziali e assicurative l'elenco delle prestazioni e dei predetti contributi per l'erogazione del servizio è adeguato ogni quattro anni.
   d) all'articolo 14, comma 1, lettera a), dopo le parole: «documentazione contabile» sono aggiunte le seguenti: «attraverso l'adozione di uno schema di bilancio analitico di competenza definito dal Ministero del Lavoro, redatto secondo le previsioni del Codice Civile, comprendente anche le attività svolte all'estero»;
   e) all'articolo 16, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:
   «d) l'istituto abbia realizzato per due anni consecutivi attività rilevante ai fini del finanziamento di cui all'articolo 13, comma 7, lettera b), sia in Italia che all'estero, in una quota percentuale accertata in via definitiva dal Ministero del Lavoro inferiore al 2,5 per cento del totale. Le disposizioni di cui alla presente lettera trovano applicazione nei confronti degli istituti di patronato riconosciuti in via definitiva ed operanti da oltre cinque anni alla data di entrata in vigore della presente legge con effetto dall'attività dell'anno 2014, definitivamente accertata dal Ministero del Lavoro;
   e) non dimostrino di svolgere attività, oltre che a livello nazionale, anche in almeno otto paesi stranieri, con esclusione dei patronati promossi dalle organizzazioni sindacali agricole.».

  10-ter. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 9, 10, lettere a), b) e c), 11 e 12 sono soppressi;
   b) al comma 13, le parole: «entro un anno dalla medesima data» sono sostituite con le seguenti: «entro il 30 giugno 2015»;

  Conseguentemente, all'articolo 17, comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro con le seguenti: di 75 milioni di euro per l'anno 2015 e di 435 milioni di euro.

  alla tabella C, alla rubrica Analisi e programmazione economico-finanziaria, Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43: Contributi ad Enti, Istituti, Associazioni Fondazioni ed altri organismi (1.6-Cap.1613), apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 50.000.000;
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000.

Il Relatore