Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Ai fini delle assunzioni di personale previste dall'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, l'articolo 3, comma 3-bis, del medesimo decreto, si interpreta nel senso che lo scorrimento ivi previsto riguarda anche i concorsi banditi nell'anno 2012 ed indetti per l'anno 2013.