stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 16.38. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/11/2014  [ apri ]
16.38.

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1o marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.».
  2-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
   d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
   a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
   c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
   d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
   e) tempi previsti per la realizzazione delle reti di cui alle frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

  9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti dei Paesi radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies. 9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
   a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
   b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale, e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

  9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
  9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.».
  2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il Governo
16.38.
approvato

  Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:
  2-bis. Il terzo e il quarto periodo del comma 7 dell'articolo 3-quinquies del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono sostituiti dai seguenti: «Agli indennizzi di cui al comma 6 si provvede a valere, entro il limite complessivo di euro 600.000, sugli introiti di cui al comma 2, lettera a). I proventi derivanti dall'assegnazione delle frequenze di cui al presente articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico entro il 1o marzo 2015 per le finalità di cui al periodo precedente e, per l'importo eccedente, per l'incremento della somma di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni.».
  2-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 8, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   b) al comma 9, primo e secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2015»;
   c) al comma 9, secondo periodo, le parole: «le risorse di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «il 70 per cento delle risorse di cui al primo periodo»;
   d) dopo il comma 9-bis sono inseriti i seguenti:
  «9-ter. Entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per la pianificazione delle frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia e non assegnate a operatori di rete nazionali per il servizio televisivo digitale terrestre per la messa a disposizione della relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale. Le suddette frequenze possono essere assegnate unicamente secondo le modalità di cui al presente comma. Il Ministero dello sviluppo economico rilascia i relativi diritti d'uso esclusivamente ai soggetti utilmente collocati in apposite graduatorie redatte sulla base dei seguenti criteri:
   a) idoneità tecnica alla pianificazione e allo sviluppo della rete, nel rispetto del piano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
   b) redazione di un piano tecnico dell'infrastruttura di rete in ambito locale;
   c) esperienze maturate nel settore delle comunicazioni elettroniche, con particolare riferimento alla realizzazione e all'esercizio di reti di radiodiffusione televisiva;
   d) sostenibilità economica, patrimoniale e finanziaria;
   e) tempi previsti per la realizzazione delle reti di cui alle frequenze di cui all'alinea, primo periodo.

  9-quater. Gli operatori di rete selezionati secondo le modalità di cui al comma 9-ter possono altresì successivamente esercire, per le medesime finalità, ulteriori frequenze resesi disponibili, assicurando il puntuale rispetto dei vincoli previsti dalla pianificazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e dei diritti dei Paesi radioelettricamente confinanti. Gli operatori di rete in ambito locale già titolari di diritti d'uso di frequenze attribuite a livello internazionale all'Italia mettono a disposizione la relativa capacità trasmissiva a fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale secondo le modalità di cui al comma 9-quinquies.
  9-quinquies. Al fine di determinare i soggetti che possono utilizzare la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater, il Ministero dello sviluppo economico predispone, per ciascuna regione e per le province autonome di Trento e di Bolzano, una graduatoria dei soggetti legittimamente abilitati quali fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale che ne facciano richiesta, prevedendo, se del caso, riserve su base territoriale inferiore alla regione e applicando, per ciascun marchio oggetto di autorizzazione, i seguenti criteri:
   a) media annua dell'ascolto medio del giorno medio mensile rilevati dalla società Auditel nella singola regione o provincia autonoma;
   b) numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
   c) costi per i giornalisti professionisti iscritti all'albo professionale, per i giornalisti pubblicisti iscritti all'albo professionale, e per i praticanti giornalisti professionisti iscritti nel relativo registro, di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in qualità di dipendenti.

  9-sexies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone le condizioni economiche secondo cui i soggetti assegnatari dei diritti d'uso di cui al comma 9-quater concedono la relativa capacità trasmissiva ai soggetti utilmente collocati nelle graduatorie di cui al comma 9-quinquies. I fornitori di servizi di media audiovisivi che utilizzano la capacità trasmissiva di cui al comma 9-quater per un determinato marchio non possono trasmettere nel medesimo bacino lo stesso marchio utilizzando altre frequenze. Le graduatorie di cui al comma 9-quinquies sono sottoposte a periodici aggiornamenti.
  9-septies. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nell'adottare il piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, stabilisce con proprio regolamento le modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre in ambito locale sulla base della posizione in graduatoria di cui al comma 9-quinquies. Il presente comma integra i princìpi e criteri direttivi dell'articolo 32, comma 2, del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni.».

  2-quater. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, valutati complessivamente in 31,626 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il Governo