10-bis. Alla legge 30 marzo 2001 n. 152,
a) all'articolo 2, comma 1, lettera b) le parole: in almeno due terzi delle regioni e in due terzi delle province del territorio nazionale sono sostituite con le parole: numero di province del 50 per cento delle province italiane;
b) all'articolo 3, comma 2, le parole: in un terzo delle regioni e in un terzo del territorio nazionale sono sostituite con le seguenti: in un numero delle province pari al 50 per cento del territorio nazionale;
c) l'articolo 10 è sostituito con il seguente: identico all'emendamento del Relatore.