Dopo il comma 11-sexies, aggiungere il seguente: 11-septies: Al comma 13-bis dell'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: comma 14 sono aggiunte le seguenti: ed è preclusa la deduzione degli importi corrisposti tardivamente ad ogni fine fiscale.