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Legislatura XVII

Proposta emendativa 27.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 21/11/2014  [ apri ]
27.03.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:
Art. 27-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).
  1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione del presente comma si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al terzo periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il Governo
27.03.
approvato

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero).

  1. Le votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, sono rinviate al 17 aprile 2015. Il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 30 maggio 2012, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2012, n. 118, è prorogato al 18 marzo 2015. All'attuazione delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possono essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Alla compensazione degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica di cui al quarto periodo del presente comma, pari a 1.103.191 euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

Il Governo