stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 17.41. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2014  [ apri ]
17.41.(nuova formulazione)
approvato

  Al comma 21, sostituire le parole: di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: di 88 milioni di euro per l'anno 2015, di 428,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 413, 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 420,9 milioni di euro per l'anno 2019, di 428,7 milioni di euro per l'anno 2020, di 450,1 per l'anno 2021 e di 460 milioni di euro annui a decorrere dal 2022».

  Conseguentemente, all'articolo 19, dopo il comma 11, aggiungere il seguente: 11-bis. L'importo massimo dei finanziamenti di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è incrementato al limite massimo di 5 miliardi di euro. Per far fronte all'onere derivante dalla concessione dei contributi di cui al comma 4 del suddetto articolo 2, è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per il 2015, di 31,6 milioni di euro per il 2016, di 46,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, di 39,1 milioni di euro per il 2019, di 31,3 milioni di euro per il 2020 e di 9,9 milioni di euro per il 2021.