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Legislatura XVII

Proposta emendativa 0.31.44.3. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 20/11/2014  [ apri ]
0.31.44.3.

  All'emendamento 31.44 del Governo, sostituire il comma 21, con il seguente:
  21. Al fine di concorrere al soddisfacimento delle esigenze del Ministero della difesa, esclusivamente al risarcimento delle comunità locali gravate da basi, poligoni e aree militari in genere, all'articolo 535, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Le citate attività negoziali sono svolte attraverso l'utilizzo integrale delle risorse acquisite dalla società, attraverso la gestione economica dei beni dell'amministrazione della difesa e dei servizi da essa resi a terzi, da considerarsi aggiuntive rispetto a quelle iscritte nello stato di previsione del dicastero. È esclusa a tal fine la gestione economica del patrimonio immobiliare del Ministero della difesa ricadente nella regione Sardegna e nelle regioni a statuto speciale, in quanto è previsto che lo stesso patrimonio venga dinamicamente e automaticamente ceduto alle regioni una volta cessata la funzione statale.».

em. 31.44.