Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
2. All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione sono dovute dal notificante a norma delle disposizioni vigenti.»