Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Abolizione della TASI sulla prima casa).
1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 639, terzo periodo, dopo le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,» sono inserite le seguenti: escluse le abitazioni principali e le relative pertinenze, ad eccezione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9,;
b) al comma 669, le parole: «ivi compresa l'abitazione principale,» sono soppresse;
c) al comma 677, terzo periodo, le parole da: «a condizione» fino alla fine del comma sono soppresse.
Conseguentemente, all'articolo 45, dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 4.000 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.