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Legislatura XVII

Proposta emendativa 7.020. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
7.020.

  Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

Art. 7-bis.
(Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette).

  1. Al fine di sostenere le misure di incentivazione per lo sviluppo delle aree naturali protette, nonché di agevolare lo svolgimento delle attività e del movimento turistico nelle aree naturali protette secondo i princìpi e le finalità della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette, adottata a Lanzarote il 28 aprile 1995, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per il turismo sostenibile nelle aree naturali protette, con una dotazione di 50 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015, 2016 e 2017, volto a finanziare azioni di promozione e di divulgazione, nonché iniziative progettuali e strutturali all'interno dei confini amministrativi delle relative aree naturali protette.
  2. Ai fini del comma 1, per aree naturali protette si intendono le aree naturali protette nazionali, costituite dai parchi nazionali e dalle riserve naturali statali, nonché le aree naturali protette marine, di cui al titolo II della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni.
  3. Nell'ambito dei finanziamenti erogabili a valere sul Fondo di cui al comma 1 possono essere concessi contributi in favore di imprenditori titolari delle attività turistiche situate nelle aree naturali protette disciplinate dalla presente legge, di enti e associazioni di protezione ambientale riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, di promozione sociale e turistica, dei soggetti organizzatori di viaggi di istruzione e, in generale, di esperienze ascrivibili al turismo sostenibile, per la realizzazione delle seguenti azioni:
   a) interventi di allestimento, ampliamento, miglioramento, arredamento, abbattimento delle barriere architettoniche in favore di esercizi dediti alla ristorazione, alla ricettività, alla cultura, alla ricreazione e allo sport;
   b) interventi di recupero, manutenzione, salvaguardia e allestimento di percorsi naturalistici ed escursionistici in aree pubbliche o ad uso pubblico;
   c) interventi di sensibilizzazione, educazione e divulgazione in ordine alle caratteristiche e alle finalità delle aree naturali protette, con particolare riferimento, oltre che agli aspetti naturalistici, alle tradizioni etnografiche ed enogastronomiche e alla cultura locale;
   d) ideazione, organizzazione e promozione di itinerari didattici, di viaggi di istruzione e di altre iniziative afferenti al turismo sostenibile che prevedono il pernottamento in strutture ricettive dell'area naturale protetta;
   e) studi, analisi, ricerche e indagini finalizzati a evidenziare le caratteristiche qualitative e quantitative del turismo nelle singole aree naturali protette e funzionali all'individuazione delle più opportune linee guida per lo sviluppo del turismo sostenibile;
   f) campagne, iniziative ed eventi tesi a promuovere la conoscenza e la pratica del turismo sostenibile nelle aree naturali protette.

  3. Con decreto del Ministro della tutela del territorio e del mare, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i criteri di assegnazione dei contributi e le modalità di presentazione delle domande relative al Fondo di cui al comma 1.
  4. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui per gli anni 2015, 2016 e 2017.

  Conseguentemente, al comma 9 dell'articolo 17 sostituire le parole: 200 milioni di euro con le seguenti: 150 milioni di euro.