Al comma 6, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Nelle more della conclusione del suddetto accordo, i datori di lavoro hanno facoltà di presentare richiesta di finanziamento presso un istituto bancario nazionale, avvalendosi del fondo di garanzia INPS di cui al successivo comma 7 quale strumento di garanzia di solvibilità. Detta facoltà si considera estinta a seguito dell'entrata in vigore dell'accordo quadro.