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Legislatura XVII

Proposta emendativa 5.03. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
5.03.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Agevolazione fiscale per l'acquisto di beni strumentali di startup innovative).

  1. Nei limiti di spesa di 100 milioni di euro in caso di startup innovative è escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi beni strumentali fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 30 giugno 2020.
  2. L'agevolazione di cui al comma 1 può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo d'imposta di effettuazione degli investimenti.
  3. L'agevolazione dei cui al comma 1 è revocata se la startup innovativa cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio d'impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo al loro acquisto.
  4. L'agevolazione di cui al comma 1 è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo.

  Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 100.000.000;
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000.