Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. All'articolo 1 del regio decreto 14 aprile 1910, n. 539, è aggiunto in fine il seguente periodo: «i sistemi di procedura coattiva di cui al testo unico, si applicano anche alle società pubbliche a capitale interamente, direttamente o indirettamente, detenuto da enti locali, per la riscossione delle relative entrate».