Dopo il comma 6, inserire i seguenti:
6-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 1, comma 162, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che si considerano deducibili anche le quote annuali di ammortamento dei mutui contratti per l'acquisto di beni immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della professione, di cui all'articolo 54, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per il 2015 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le opportune variazioni.