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Legislatura XVII

Proposta emendativa 44.315. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
44.315.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Al fine di fronteggiare il grave stato di crisi del settore turistico balneare e nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi, lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative e sportive i canoni, determinati ai sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, applicabili alle sole utilizzazioni per finalità turistico-ricreative, sono incrementati nella misura del 5 per cento per le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 2010, n. 25, che utilizzino manufatti amovibili cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. I concessionari possono mantenere installati i predetti manufatti, anche insistenti su aree private contigue, fino alla scadenza della concessione, senza necessità di nuova istanza. I manufatti devono comunque essere rimossi alla data di scadenza della concessione, permanendo solo per il periodo di durata della stessa.