stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 44.274. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
44.274.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La presente disposizione non si applica ai fondi pensione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 fermi restando i divieti ed i limiti di cui all'articolo 6 dello stesso, che destinino, fatte salve le disponibilità di mercato, almeno il 2 per cento del valore del proprio patrimonio alla sottoscrizione di titoli di debito, anche non negoziati, emessi da piccole o medie imprese, anche attraverso operazioni di cartolarizzazioni delle medesime di cui alla legge n. 130 del 1999, o da organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) che gestiscano titoli emessi dalle stesse.

  Conseguentemente, dopo il comma 27, aggiungere il seguente: 27-bis. All'articolo 19, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2011, n. 214 aggiungere, in fondo il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2015 l'aliquota è stabilita nella misura del 13.5 per mille».