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Legislatura XVII

Proposta emendativa 44.243. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
44.243.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
  19-bis. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente:
   14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20,000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.