Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:
19-bis. Il comma 14 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto è sostituito dal seguente:
14) prestazioni di trasporto urbano non di linea di persone effettuate mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre cinquanta chilometri.
Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 20,000.000;
2016: – 20.000.000;
2017: – 20.000.000.