Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
17-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. L'accoglimento dell'istanza di rateizzazione di cui al presente articolo, comporta la sospensione dei procedimenti penali eventualmente connessi e dei relativi termini di prescrizione, La sospensione si applica su istanza del contribuente al tribunale competente. La sospensione decade in caso di decadenza dal beneficio della rateizzazione.