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Legislatura XVII

Proposta emendativa 44.135. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
44.135.

  Aggiungere in fine i seguenti commi:
  40-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge ai contribuenti che perdano il possesso di un veicolo nel periodo in cui la tassa automobilistica regionale o erariale versata è in corso di validità, possono richiedere la compensazione della stessa su una nuova targa o il rimborso di quota parte del pagamento effettuato.
  40-ter. Il diritto alla compensazione o al rimborso per perdita del possesso del veicolo è riconosciuto nei seguenti casi:
   a) furto, previa annotazione al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   b) rottamazione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   c) demolizione, certificata ed annotata al competente ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.);
   d) vendita o esportazione all'estero, purché la relativa formalità sia stata presentata all'ufficio del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) anche per il tramite del consolato italiano nello Stato in cui si esporta definitivamente il veicolo;
   e) provvedimenti dell'autorità giudiziaria o della pubblica amministrazione che comportino l'indisponibilità del veicolo;
   f) ogni altro caso di perdita del possesso accertato con sentenza dell'autorità giudiziaria.

  40-quater. Il diritto alla compensazione o al rimborso è riconosciuto in misura proporzionale al numero di mesi interi decorrenti da quello in cui si è verificata la perdita del possesso.
  40-quinquies. Qualora si abbia una nuova immatricolazione o un acquisto di un veicolo già immatricolato o fattispecie ad essi assimilabile, in sostituzione di un veicolo per cut lo stesso titolare ha perso il possesso per i casi di cui al comma 40-ter, lettere a), b), c) ed f), è riconosciuta al contribuente la facoltà di ridurre l'importo da versare a titolo di tassa automobilistica per il nuovo veicolo. L'importo della riduzione è pari alla quota parte di tassa pagata sul precedente veicolo per il periodo in cui non si è goduto del possesso. L'applicazione di tale riduzione è concessa nel caso in cui la nuova immatricolazione o il nuovo acquisto di veicolo già immatricolato o assimilati avvenga entro un quadrimestre dal verificarsi della perdita al possesso del veicolo precedente.
  40-sexies. Nel caso in cui il contribuente non intenda avvalersi della riduzione di cui ai commi precedenti o nel caso in cui il veicolo di cui si è perduto il possesso non venga sostituito si procede, comunque, al rimborso della quota parte di tassa automobilistica per il periodo di mancato godimento.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, capoverso comma 1-bis, sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:
   1) 720 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
   2) 720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. Il credito spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 26.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 2.000 euro.