Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. All'articolo 17 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, il comma 1 è sostituito dal seguente:
La quota parte di capitale gestita dai fondi pensione complementare, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi pensione derivante da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
Conseguentemente:
sostituire il comma 3, con il seguente:
All'articolo 11 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, il comma 3 è sostituito dai seguente:
3. La quota parte di capitale gestito da fondi di trattamento di fine rapporto e di previdenza, derivata dai redditi dei singoli lavoratori inferiori a 90.000 euro lordi, è soggetta ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11 per cento mentre la quota parte di capitale gestita da fondi analoghi derivanti da redditi dei singoli lavoratori con reddito superiore per almeno due anni consecutivi a 90.000 euro lordi, è soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20 per cento. Tale regime di tassazione separata si ripercuoterà con i suoi effetti nella gestione della posizione individuale dei singoli lavoratori. Le aliquote indicate si applicano sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta.
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000.000 euro a decorrere dal 2015.