Dopo l'articolo 44 aggiungere il seguente:
Art. 44-bis. – (Divieto di prelievo forzoso). – 1. È fatto divieto di istituire qualunque imposta straordinaria sull'ammontare dei depositi bancari, postali e presso istituti e sezioni per il credito a medio termine, conti correnti, depositi a risparmio e a termine, certificati di deposito, libretti e buoni fruttiferi, da chiunque detenuti.