stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 43.60. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
43.60.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. Al fine di promuovere la razionalizzazione delle società partecipate locali, assicurare il coordinamento e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il contenimento della spesa e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modi Reazioni, incluse le città metropolitane, non possono mantenere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o diritti di voto in società non quotate sui mercati regolamentati, nelle quali la quota di capitale o la percentuale dei diritti di voto detenuta da tali amministrazioni, individualmente o unitamente ad altre amministrazioni pubbliche è inferiore al 10 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto.
  3. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 non possono acquistare o assumere nuove partecipazioni o diritti di voto o comunque diventarne titolari, direttamente o indirettamente, in società nelle quali la quota di capitale o la percentuale dei diritti di voto detenuta da tali amministrazioni, individualmente o unitamente ad altre amministrazioni sarebbe inferiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto, tenendo conto della partecipazione acquistata o assunta.
  4. Fermi restando i divieti di cui ai commi 2 e 3, le amministrazioni di cui al comma 2 non possono mantenere o acquistare, direttamente o indirettamente, partecipazioni o diritti di voto in società che si trovino anche in una sola delle seguenti condizioni:
   a) impieghino, alla data del 31 luglio 2014, meno di dieci lavoratori dipendenti;
   b) abbiano conseguito, nell'ultimo esercizio concluso alla data di entrata in vigore della presente legge, un fatturato inferiore a 100.000 euro, al netto dei proventi straordinari;
   c) non abbiano approvato il bilancio relativo all'ultimo esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in, vigore della presente legge.

  5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può, con provvedimento motivato, autorizzare il mantenimento o l'acquisto di partecipazioni non conformi alle disposizioni dei commi 2, 3 e 4, lettere a) e b), quando sussistano prevalenti ragioni di interesse pubblico. La domanda di autorizzazione, per le partecipazioni già esistenti, deve essere presentata dall'amministrazione interessata entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'attuazione del presente comma l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  6. Le amministrazioni di cui al comma 2 cedono a terzi le partecipazioni vietate ai sensi dello stesso comma 2 che non siano state autorizzate ai sensi del comma 5, tramite procedure a evidenza pubblica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, la partecipazione non alienata cessa a ogni effetto; entro i sei mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.
  7. Con riguardo alle partecipazioni vietate ai sensi del comma 4, lettera c), le amministrazioni di cui al comma 2 provvedono, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) allo scioglimento della società ovvero, ove consentito, al suo accorpamento, mediante fusione, scissione o altra operazione equivalente, con l'amministrazione interessata o con altra società nella quale l'amministrazione detiene una partecipazione ammessa dalla presente legge o dalle altre norme vigenti;
   b) in alternativa a quanto previsto dalla lettera a) del presente comma, all'alienazione della partecipazione, con le modalità e nei termini di cui al comma 6.

  8. Gli amministratori designati dalle amministrazioni di cui al comma 2, o da società da queste controllate, nelle società in cui è vietata la partecipazione ai sensi dei commi 3 e 5 decadono di diritto alla scadenza del sesto mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  9. I comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti non possono, direttamente o indirettamente, costituire nuove società, né acquistare o assumere partecipazioni di controllo, solitario o congiunto, in società. I comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 50.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non detengono partecipazioni in società, possono acquistare o assumere non più di una partecipazione di controllo, solitario o congiunto, in società. I comuni con popolazione compresa tra 30,001 e 50.000 abitanti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, detengono partecipazioni in società non possono, direttamente o indirettamente, assumere o acquistare altre partecipazioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle unioni di comuni con popolazione complessivamente inferiore alle soglie di cui al primo e al secondo periodo.
  10. L'Autorità garante della concorrenza o del mercato può autorizzare acquisti di partecipazioni in deroga al comma 3 del presente articolo, con le modalità e nei casi previsti dai comma 5.
  11. Al comma 5 dell'articolo 4 dei decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le società controllate, direttamente o indirettamente, da comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti che nell'ultimo esercizio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione hanno conseguito un risultato economico negativo sono amministrate da un amministratore unico. Nelle società in cui è in carica un consiglio di amministrazione, l'organo amministrativo decade di diritto alla data di entrata in vigore della presente disposizione ed è sostituito da un amministratore unico entro tre mesi dalla stessa data».
  12. Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente, le amministrazioni di cui al comma 2, pubblicano sul proprio sito istituzionale, in una apposita sezione denominata «trasparenza», tutti gli atti connessi all'adempimento delle disposizioni dei commi 2 e 3 entro sette giorni dalla data in cui l'atto è stato adottato. Entro lo stesso termine, gli atti devono essere trasmessi alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
  13. In caso di inadempimento alle disposizioni di cui ai commi 2, 3 o 12, i trasferimenti statali a qualsiasi titolo spettanti alle amministrazioni inadempienti sono sospesi, nella misura del 10 per cento, fino all'integrale adempimento. Con riguardo agli enti territoriali, la sospensione è disposta con decreto del Ministro dell'interno a valere sui trasferimenti corrisposti dallo stesso Ministero, con esclusione di quelli destinati all'onere di ammortamento dei mutui. Con riguardo alle altre amministrazioni, la sospensione è effettuata con decreto del Ministro competente.
  14. In caso di inadempimento degli obblighi previsti dagli articoli 2, 3 o 12, ai dirigenti responsabili dell'ente titolare, direttamente o indirettamente della partecipazione, agli amministratori della società in cui la partecipazione è detenuta e, nel caso di partecipazione indiretta, agli amministratori della società che detiene la partecipazione si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari, per ciascun anno in cui si protrae l'inadempimento, al 20 per cento della retribuzione lorda annua, nel caso dei dirigenti, e all'intero emolumento spettante, nel caso degli amministratori.
  15. Restano fermi tutti gli altri obblighi di comunicazione e trasparenza, i divieti e le limitazioni alla detenzione e ai l'acquisto di partecipazioni da parte delle amministrazioni di cui al comma 2, previsti dalla normativa vigente.