Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
«e-bis) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-ter. Per gli enti territoriali che attivano le procedure previste dal presente articolo, le disposizioni di cui ai commi 551 e 552 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 non trovano applicazione»».