All'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiori a 24.000 euro, nonché al soggetto d'imposta che percepisca il più alto tra i redditi non superiori a 24.000 euro.
Conseguentemente:
all'articolo 13, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo sopprimere le parole: di importo pari a 960 euro annui;
b) al secondo periodo, dopo le parole: nascita del figlio beneficiario, inserire le seguenti: o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno;
d) aggiungere in fine il seguente periodo: l'importo dell'assegno è pari a: a) 1.800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro.
all'articolo 17, sopprimere il comma 21;
all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2015.