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Legislatura XVII

Proposta emendativa 4.32. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
4.32.

  All'articolo 4, comma 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Per i nuclei familiari con un reddito determinato in base alle disposizioni dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 13 marzo 1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 153, complessivamente superiore a 60.000 euro, il credito di cui al comma precedente non è riconosciuto ai componenti che percepiscano redditi superiore ai 24.000 euro. Quando, su questa base, ad averne diritto sia comunque più di un soggetto d'imposta, il credito spetta unicamente a quello che percepisce il reddito inferiore. In ogni caso, quando il reddito del nucleo familiare sia complessivamente superiore ai 90.000 euro, viene meno il diritto al credito per tutti i suoi componenti.

  Conseguentemente, all'articolo 13, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sopprimere le parole: di importo pari a 960 euro annui;
   b) al secondo periodo, dopo le parole: rinascita del figlio beneficiario, inserire le seguenti: o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione;
   c) dopo il terzo periodo inserire il seguente: Il superamento del predetto limite negli anni successivi a quello precedente alla nascita del figlio beneficiario o all'ingresso nel nucleo familiare a seguito di adozione fa decadere dal diritto all'assegno.;
   d) aggiungere in fine il seguente periodo: L'importo dell'assegno è pari a: a) 1800 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 20.000; b) 1.440 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 30.000; c) 1.200 euro annui, per i redditi complessivamente, non superiori a 40.000; d) 960 euro annui, per i redditi complessivamente non superiori a 90.000 euro.