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Legislatura XVII

Proposta emendativa 39.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
39.9.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:
  5-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale (SSN), ai sensi del comma 2 del presente articolo, una quota pari a 2 milioni di euro è annualmente destinata al riconoscimento, a titolo gratuito da parte delle strutture sanitarie italiane in qualsiasi azienda sanitaria locale, delle prestazioni ospedaliere urgenti per malattia e infortunio, per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, per tutti i cittadini italiani iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) che rientrano in Italia per periodi temporanei e che non sono in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata per le suddette prestazioni sanitarie. A tal fine, i commi 1 e 2 dell'articolo 2 del Decreto del Ministero della sanità del 1° febbraio 1996 – «Determinazione delle tariffe relative alle cure urgenti ospedaliere prestate dai Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani e stranieri non assicurati» – sono soppressi.
  5-ter. A decorrere dall'anno 2015, fermo restando il livello di finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, l'importo di cui al precedente comma confluisce nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri e le modalità previsti dalla legislazione vigente in materia di costi standard.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 2.000.000;
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 2.000.000.