Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
Per l'anno 2015, la riduzione di cui al periodo precedente si applica al 50 per cento, nei seguenti casi:
a) comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;
b) comuni danneggiati dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, che hanno colpito la provincia dell'Aquila ed altri comuni della regione Abruzzo individuati con decreto Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2009, n. 3.