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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.52. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
35.52.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Al fine di consentire alle province che si trovano nella condizione di dissesto finanziario, ai sensi dell'articolo 246 del testo unico al decreto legislativo n. 267 del 2000, di garantire i servizi minimi essenziali alla cittadinanza in ordine alle funzioni cui sono istituzionalmente preposte, è autorizzata, per suddetti enti, la sospensione per cinque anni del pagamento delle rate dei mutui contratti fino all'anno 2013, con contestuale proroga della scadenza per un analogo periodo. Pertanto, le deleghe irrevocabili al pagamento delle rate dei mutui consegnate ai tesorieri si intendono sospese. Il tasso d'interesse annuo di detto differimento non potrà superare il T.U.R. previsto dalla Banca Centrale Europea maggiorato di uno spread di 0.50 per cento.
  Al termine del differimento, in caso di permanenza di difficoltà finanziarie, gli enti di cui al primo comma potranno rinegoziare i mutui allungando la scadenza fino a 10 anni al tasso I.R.S. con lo stesso spreed di cui al primo comma.