Al comma 16, aggiungere in fine il seguente periodo:
Al fine di promuovere la razionalizzazione ed il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di aggregazione e gestione associata:
a) ai comuni istituiti a seguito di fusione che abbiano un rapporto spesa personale spesa corrente inferiore al 30 per cento, salvo il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente, non si applicano vincoli e limitazioni specifiche relative a possibilità assunzionali, turn over, contratti a tempo determinato;
b) all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio, n. 122, dopo il comma 31-quater è inserito il seguente:
«31-quinquies. I processi associativi di cui ai precedenti commi sono realizzati anche mediante forme di compensazione fra gli obiettivi di contenimento delle spese di personale e le facoltà assunzionali degli enti coinvolti, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni, da computarsi in termini consolidati»;
c) all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, il contributo di 5 milioni di euro previsto ad incremento del contributo spettante ai comuni al sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, è da intendersi attribuito alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni.