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Legislatura XVII

Proposta emendativa 35.01. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
35.01.

  Dopo l'articolo 35 aggiungere il seguente:

Art. 35-bis
(Tutela della concorrenza e realizzazione degli obblighi di finanza pubblica tramite la razionalizzazione e l'efficienza delle società partecipate).

  1. Al fine di garantire la concorrenza e il mercato e altresì per realizzare gli obiettivi di finanza pubblica previsti dal precedente articolo 35, gli enti territoriali procedono alla razionalizzazione delle società partecipate nei casi e con le modalità previsti dai commi successivi.
  2. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 27, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, gli enti territoriali possono mantenere o acquisire una partecipazione societaria o costituire nuove società nei seguenti settori: bacini imbriferi, servizi pubblici locali anche di rilevanza economica, gestione di immobili del patrimonio indisponibile, illuminazione pubblica, manutenzione delle strade, servizi amministrativi interni alle amministrazioni controllanti, trasformazione urbana, gestione di musei o biblioteche o anche cineteche, servizi cimiteriali, servizi sociali e sanitari.
  3. Le società partecipate che operano nei settori di cui al comma precedente non possono operare in settori diversi da quelli indicati e il loro oggetto sociale non può includere attività diverse da quelle indicate. È consentito, comunque, lo svolgimento di più attività sempre che tali attività rientrino nell'elencazione di cui al precedente comma.
  4. La costituzione di società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni societarie nei settori indicati al comma 2 sono consentite se deliberate sulla base di apposita relazione, pubblicata sul sito internet dell'ente partecipante e trasmessa entro 30 giorni dell'adozione della delibera all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che dia conto delle ragioni della scelta rispetto a tutte le possibili alternative. Per il mantenimento di partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti territoriali provvedono alla redazione, alla pubblicazione e alla trasmissione della relazione entro il 31 marzo 2015.
  5. Per i settori diversi da quelli indicati al comma 2, la costituzione di nuove società, l'acquisizione o il mantenimento di partecipazioni è consentita solo laddove l'ente territoriale dimostri che per situazioni eccezionali, a causa di peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto territoriale di riferimento, non sia possibile fare ricorso al mercato.
  6. Nei casi di cui al comma precedente lente affidante motiva la sua scelta in base ad un'analisi del mercato c ne dà adeguata diffusione, almeno pubblicandola sul suo sito internet. Contestualmente, l'ente territoriale trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo e vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta relazione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole, salvo comunque l'esercizio del potere di impugnazione di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  7. Il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato previsto dal comma precedente è richiesto al momento della costituzione per le nuove società o allorché l'ente territoriale decida di acquisire partecipazioni in una società già operativa, il parere è altresì richiesto al fine di decidere il mantenimento delle partecipazioni già possedute alla data di entrata in vigore della presente legge. In questo caso l'ente territoriale invia la relazione di cui al comma precedente entro il 31 marzo 2015.
  8. Entro il 31 dicembre 2015, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche avvalendosi della collaborazione della Corte dei conti e con l'ausilio delle altre autorità preposte alla gestione di banche dati pubbliche, effettua il censimento delle società partecipate esistenti e verifica il rispetto degli obblighi di cui ai commi precedenti, procedendo di conseguenza secondo le proprie competenze, ivi compreso il potere di impugnazione di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. Gli esiti della verifica sono altresì trasmessi alla Corte dei conti per i provvedimenti consequenziali di sua competenza.
  9. Entro il 31 dicembre 2015, le partecipazioni non consentite ai sensi dei precedenti commi devono essere dimesse o conferite a Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la eventuale valorizzazione e dismissione secondo modalità che saranno definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro il 31 marzo 2015.
  10. Fermo restando quanto previsto ai commi precedenti, al fine di garantire il rispetto degli obblighi di finanza pubblica previsti dal precedente articolo 35, gli enti territoriali garantiscono altresì una maggiore efficienza delle società partecipate secondo le previsioni di cui ai commi successivi.
  11. A decorrere dal 1o gennaio 2016, all'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 le parole «diversi dalle società che svolgono servizi pubblici locali» sono soppresse.
  12. A decorrere dal 1o gennaio 2016 i flussi finanziari tra l'ente territoriale e le proprie società partecipate e ogni trasferimento di risorse o attribuzione di vantaggi economici, diretti o indiretti, sotto qualsiasi forma, sono disciplinati dal principio del normale operatore di mercato, in tal fine ogni decisione dell'ente territoriale relativa ai flussi finanziari, al trasferimento di risorse o all'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati deve essere notificata all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'espressione di un parere preventivo da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della predetta decisione. Decorso il termine, il parere, se non reso, si intende espresso in senso favorevole, salvo comunque l'esercizio del potere di impugnazione di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287. L'Autorità trasmette il parere anche alla Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti consequenziali di sua competenza.
  13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi entro il 30 giugno 2015 è adottato il regolamento che stabilisce i presupposti, le modalità e le forme del procedimento di notifica di cui al precedente comma.
  14. Salvo quanto previsto dal precedente comma 11, restano in vigore le disposizioni previste dall'articolo 1, commi 550 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147».

  Conseguentemente, all'articolo 43, comma 1, alle parole: Al fine di premettere le seguenti: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 35-bis.