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Legislatura XVII

Proposta emendativa 34.10. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
34.10.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  «4-bis. Per effetto delle disposizioni di cui ai precedenti commi, ferme restando le vigenti disposizioni del codice civile in materia, i contratti di tesoreria e di cassa delle camere di commercio in essere alla data di entrata in vigore delle presente legge possono essere rinegoziati in via diretta dalle parti originarie, stante la durata prevista degli stessi contratti in origine. Se le parti non raggiungono l'accordò, le camere di commercio hanno diritto a recedere dal contratto.».