stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 32.9. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
32.9.
(inammissibile per carenza di compensazione limitatamente al secondo periodo del comma 2-bis)

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Al fine di consentire la migliore programmazione o realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e dalla direttiva di indirizzo di cui al comma 3, il personale in servizio con contratto a tempo indeterminato del CRA o dell'INEA è riunito in un unico ruolo professionale dell'Agenzia ordinato in base all'anzianità nel livello della qualifica funzionale posseduta. Per consentire la massima valorizzazione delle professionalità presenti nell'Agenzia nonché la migliore programmazione delle future assunzioni nei profili di ricercatore e tecnologo, il personale in possesso di anzianità di servizio antecedente al 1o gennaio 1990 utilmente inserito nelle ultime graduatorie dei processi di sviluppo professionale di cui all'articolo 64 del contratto collettivo nazionale di lavoro del 21 febbraio 2002 viene inquadrato, con decorrenza 1o gennaio 2015, nella qualifica prevista dalla graduatoria stessa.