Sostituire il comma 4, con il seguente:
4. La concessione dell'agevolazione fiscale sul gasolio agricolo di cui al n. 5 della Tabella A allegata al Testo Unico approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta nella misura del 22 per cento ivi prevista agli imprenditori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale nonché agli altri soggetti indicati dall'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173 e nella misura del 28 per cento agli imprenditori agricoli iscritti soltanto nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 508.