Sostituirlo con il seguente:
Art. 3.
(Fondo per la realizzazione «La buona scuola»).
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica, anche attraverso la valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo denominato «Fondo La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
2. Il Fondo di cui al presente articolo è finalizzato alla attuazione degli interventi di cui al comma 1, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro e alla formazione di docenti e dirigenti.
Sostituirlo con il seguente:
(Fondo per la realizzazione «La Buona scuola»).
1. Al fine di dotare il Paese di un sistema d'istruzione scolastica che si caratterizzi per un rafforzamento dell'offerta formativa e della continuità didattica, per la valorizzazione dei docenti e per una sostanziale attuazione dell'autonomia scolastica connessa alla valutazione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il Fondo denominato «Fondo La Buona Scuola», con la dotazione di 1.000 milioni di euro per l'anno 2015, e di 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
2. Il Fondo è finalizzato alla attuazione degli, interventi di cui al comma 1, con prioritario riferimento alla realizzazione di un piano straordinario di assunzioni, al potenziamento dell'alternanza scuola-lavoro, e alla formazione di docenti e dirigenti.