stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 3.45. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
3.45.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Credito di imposta ricerca e innovazione).

  1. A decorrere dall'anno 2015 per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2015 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.
  2. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartita secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.
  3. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta.
  4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
  5. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
  7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, è autorizzata la spesa di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 3.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 3.000 milioni di euro per l'anno 2016.
  8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla, data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
  9. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziate, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo.
  10. Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.