Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
1. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modifiche:
a) le parole: «5 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «150 milioni»;
b) le parole: «degli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015, 2016 e 2017»;
c) dopo le parole: «destinato al sostegno delle imprese» sono inserite le seguenti: «composte da almeno 15 individui»;
d) dopo le parole «raggruppamento temporaneo di imprese (RTI)» sono inserite le seguenti: «o reti di impresa soggetto fornite di partita IVA»;
2. Il comma 57 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
«57. Le risorse del Fondo sono erogate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive del Ministero dello sviluppo economico, tenuto a valorizzare le collaborazioni con istituti di ricerca pubblici, università e istituzioni scolastiche autonome, sulla base di progetti della durata di almeno 2 anni, volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) creazione di centri di sviluppo di software e hardware Open-Source (Sorgente aperta) per la crescita e il trasferimento conoscenze sulle scuole, sulla cittadinanza, sugli artigiani e microimprese;
b) creazione di centri per l'incubazione di realtà innovative nel mondo dell'artigianato digitale;
c) creazione di centri per servizi di fabbricazione digitale rivolti ad artigiani e microimprese;
d) messa a disposizione da parte dei soggetti di cui al comma 56 alla cittadinanza alle tecnologie di fabbricazione digitale e creazione di nuove realtà artigianali o reti manifatturiere su di esse incentrate.».
Conseguentemente all'articolo 46, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017.