Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Misure per la realizzazione di una rete di ricarica veloce in aree extraurbane e autostradali).
1. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 del predetto articolo è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2015.
2. A valere delle risorse di cui al comma 1 e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 legge 7 agosto 2012, n. 134.
Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
2015: – 100.000.000;