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Legislatura XVII

Proposta emendativa 28.33. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
28.33.

  Al comma 28, sostituire le parole da: A decorrere dall'anno 2015 sino alla fine del comma con le seguenti: A decorrere dall'anno 2015 le norme di cui ai primi due periodi non si applicano alle assunzioni e alle cessazioni dei ricercatori a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, ferma restando la garanzia della disponibilità di risorse di cui al quarto periodo del comma 5 del medesimo articolo 24 e purché in ciascuna università il costo totale per le assunzioni di personale docente e ricercatore a tempo determinato e indeterminato rimanga inferiore alla spesa complessivamente sostenuta nell'anno precedente per il corrispondente personale cessato dal servizio.

  Conseguentemente, è ridotto di 30 milioni di euro a decorrere dal 2015 il fondo di finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, per la parte premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.