stampa
Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.79. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
26.79.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. A decorrere dall'anno 2015, al fine di contenere la spesa riguardante l'indennità di malattia e poter assicurare continuità ad un'azione efficiente ed efficace di contrasto al fenomeno dell'assenteismo, sono escluse dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo impegnato dall'Istituto stesso non potrà essere inferiore all'ottanta per cento di quello stabilito prima della entrata in vigore della suddetta legge. I risparmi di spesa conseguenti all'applicazione della disposizione, sono destinati al fondo indennizzi dell'INPS.

ident. 26.53.26.65.