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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.77. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
26.77.

  Sostituire il comma 10 col seguente:
  «10. Con riferimento all'esercizio finanziario 2015, gli stanziamenti accantonati nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono ridotti nella misura dell'accantonamento medesimo pari a 124 milioni di euro. I risparmi derivanti dal precedente periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge n. 152 del 2001. A decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare tempestivamente agli istituti di patronato e di assistenza sociale le somme occorrenti per il regolare funzionamento, gli specifici stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono determinati, in sede previsionale, nella misura del 80 per cento delle somme impegnate, come risultano nelle medesime unità previsionali di base nell'ultimo conto consuntivo approvato. Tali somme sono certificate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali ad ogni ente di patronato e possono essere cedute pro-soluto ad una banca o ad un intermediario finanziario ai sensi e per gli effetti dell'articolo 37, commi 1 e 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89».

  Conseguentemente, alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 30.000.000;
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.