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Legislatura XVII

Proposta emendativa 26.29. in V Commissione in sede referente riferita al C. 2679-bis

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 18/11/2014  [ apri ]
26.29.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Ai fini della razionalizzazione e dell'unificazione del procedimento relativo al controllo dello stato di salute dei lavoratori, dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Pubbliche Amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, richiedono gli accertamenti medico-legali per i dipendenti in malattia, in via esclusiva, alle sedi dell'istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS), che sarà l'unico soggetto ad effettuarli.
  12-ter. Sono abrogati il comma 5-bis dell'articolo 17 della legge 15 luglio 2011, n. 111, ed il comma 339 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  12-quater. La dotazione degli stanziamenti, nella misura ridotta a 60 milioni di euro di cui dall'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per l'effettuazione degli accertamenti medico legali dei dipendenti della pubblica amministrazione viene trasferita, forfettariamente, all'INPS che non potrà utilizzarla per finalità diverse dagli accertamenti di cui alla presente disposizione.
  12-quinquies. Ai fini dell'attuazione dei commi da 12-bis a 12-quater l'INPS si avvale, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dei medici inseriti nelle liste speciali di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  12-sexies. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con il Ministro della semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, maggiormente rappresentative a livello nazionale, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle valutazione dei fabbisogni da effettuare dopo il completamento delle assegnazioni delle funzioni, sono definite: la tipologia del rapporto contrattuale, a retribuzione oraria in modo conforme con i rapporti regolati dagli accordi collettivi nazionali intrattenuti dai medici del Servizio sanitario Nazionale convenzionati con le Aziende Sanitarie Locali come già recepiti da INAIL ed IN PS, dei medici addetti agli accertamenti medico legali, con esclusione di chi si trova già in quiescenza, l'incompatibilità totale con altre funzioni che prevedano il rilascio di certificati di malattia di malattia, i requisiti ed i criteri per la definizione di graduatorie provinciali per reinserimento di eventuali ulteriori medici, fatto salvo il prioritario utilizzo dei medici inseriti nelle liste speciali di cui al comma 12-quinquies. Fino all'adozione dei decreto di cui al presente comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'8 maggio 2008.
  12-septies. Il ricorso ad un regime contrattuale che prevede il passaggio da una retribuzione a prestazione ad una retribuzione oraria determina una riduzione di spesa dei servizio della medicina fiscale a carico dell'INPS. Le Pubbliche amministrazioni richiedono gli accertamenti di cui al comma 12-bis senza alcun onere a loro carico.
  12-octies. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione dei commi da 12-bis a 12-septies sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.